LEGGE REGIONALE N. 44/85, art. 11:
LINFA VITALE PER L’ORGANARIA SICILIANA
Come è noto, salvo qualche eccezione, l’organo a canne è l’insieme di due opere d’arte: l’una data dalle affascinanti sonorità generate da una vera e propria architettura costituita dai corpi sonori (canne), creata dalla sapienza dei maestri d’organi, e l’altra dalla cassa artistica che è il contenitore dello strumento, spesso spettacolare, realizzata generalmente da altri valenti artigiani.
Quanto sopra, se rende il tutto un bene prezioso, per contro comporta, in caso di restauro, costi consistenti che nessuna parrocchia, benché ricca, possa sostenere senza un contributo pubblico.
Sulla base di queste considerazioni la Regione Siciliana si è dotata, quasi quarant’anni fa, di un prezioso strumento legislativo, la Legge Regionale n. 44 del 10/12/1985, che ha contribuito fattivamente al recupero di una parte consistente del patrimonio organario dell’Isola.
Questa legge, infatti, nata per lo sviluppo delle attività musicali, nel proprio ambito (art.11- capitolo 377713) ha previsto consistenti contributi per il restauro degli strumenti musicali antichi e di interesse storico/artistico.
Tali contributi hanno sortito i seguenti effetti:
• salvataggio e recupero di gran parte del ricco e variegato patrimonio organario siciliano.
• recupero delle antiche botteghe organarie dei Fratelli Polizzi di Modica, di Michele Colletti di Chiusa Sclafani, nonché la nascita nell’Isola di nuovi laboratori artigiani specializzati.
• sviluppo delle attività concertistiche consentite dalla fruizione degli organi restaurati con maturazione culturale del pubblico e costi limitati alla prestazione di un solo esecutore.
• Sensibile aumento degli studenti nelle classi di organo di Conservatori e Licei musicali.
• Fruizione liturgica dei superbi e affascinanti timbri del “re degli strumenti”,
• Incremento dell’occupazione nelle botteghe organarie con positive ricadute nell’indotto (laboratori di restauro di casse artistiche, fabbri, falegnami, rilevatori C.A.D. ecc).
• Sviluppo di attività commerciali relative alla fornitura di prodotti per il restauro, di legnami e metalli pregiati, di pellami speciali e di elettroventilatori.
• Sviluppo consistente del lavoro per il ramo alberghiero, considerati i lunghi periodi di trasferta fuori sede degli organari e relativi collaboratori impegnati nelle chiese non solo per il rimontaggio degli strumenti restaurati, ma soprattutto per le lunghe e complesse operazioni di intonazione ed accordatura.
• Creazione di itinerari organistici (pratica comune all’estero), fortemente auspicati dalle più importanti associazioni di appassionati nazionali ed internazionali.
• Occasione di socializzazione tra i giovani.
Quanto sopra serve a far comprendere a politici, amministratori e a quanti si occupano dei Beni Culturali che l’effetto moltiplicatore di ricchezza dei fondi destinati al restauro degli organi a canne tramite la L.R. 44/85 è veramente degno di grande considerazione e quindi meritevole di essere maggiormente conosciuto, apprezzato e adeguatamente sostenuto.
Altro aspetto estremamente positivo della citata legge è che la formula del “contributo” concesso direttamente alle Parrocchie su progetti presentati da singole botteghe organarie, rappresenta in assoluto la migliore garanzia della qualità dell’intervento sul manufatto, a differenza di quanto succede con le gare di appalto dove il principio del “massimo ribasso” è stato quasi sempre devastante, proprio in termini qualitativi, tanto più che il lavoro facilmente può essere affidato, per le lacune delle norme attuali, a ditte che non hanno una specifica esperienza nell’ultraspecialistico campo dell’organaria.
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